Aziende

Con il termine “agriturismo” si intende l’attività di un imprenditore agricolo (figura delineata dall’art. 2135, I comma, del Codice Civile) che decide di offrire ai turisti vitto e alloggio all’interno di una struttura propriamente attrezzata ubicata su un terreno di proprietà. Un agriturismo deve, dunque, disporre di alloggi in locali appositamente studiati per adempiere a tale scopo. A questo si aggiunge l’organizzazione di attività ricreativo-culturali volte alla diffusione della conoscenza dell’ambiente rurale che circonda l’azienda e finalizzate alla salvaguardia delle tradizioni locali.
Sempre nel rispetto delle norme istituzionali che regolamentano l’attività delle aziende agrituristiche, viene offerta all’imprenditore agricolo la possibilità di somministrare ai propri ospiti cibi e bevande prodotte direttamente dall’azienda ospitante o provenienti da aziende agricole vicine che concorrono ad integrare l’offerta. Per produrre alimenti, quindi, l’attività agrituristica non può prescindere, anche a livello legale, da quella agricola. Detto questo, è opportuno fare riferimento all’articolo 2 della legge quadro 730/1985 sull’agriturismo.
Secondo questo articolo, è necessario possedere dei terreni agricoli coltivati, dai quali si ricavi un reddito in termine di colture. Allo stesso tempo, non è necessario che sia l’imprenditore agricolo a coltivare direttamente i propri terreni, ma può farlo per lui anche personale dipendente.
Soltanto quando vengono soddisfatti tali presupposti si può assumere la titolarità dell’impresa agrituristica. Familiari e parenti possono essere assunti come collaboratori o dipendenti.

Postato in prova |